Emanuele Maniscalco
(Psicologo - Counselor)
PRINCIPI GENERALI
1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi
in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque
altro mezzo.
L'utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da
parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e
comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano
della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.
2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo
sviluppo dell'intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di
comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi di limitata esperienza professionale.
3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell'esercizio della professione di
psicologo necessita dell'identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle
sfide professionali che pone sul piano dell'appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e
deontologica.
4. Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica
effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del
vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili.
ASPETTI SPECIFICI
1. SICUREZZA
1.1 Identità degli psicologi
1.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l'identità e il
domicilio.
1.1.2 Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne l'identificazione come siti
appartenenti a psicologi iscritti all'Ordine professionale.
1.1.3 Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via internet è tenuto a segnalare al
proprio ordine professionale di appartenenza l'indirizzo web del sito presso il quale eroga
tali prestazioni.
1.1.4 Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all'Ordine professionale. Se
specificano anche l'appartenenza ad associazioni scientifiche devono rendere identificabili e
contattabili tali associazioni e reperibili i relativi statuti.
1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In
ogni caso deve essere identificabile l'autore della prestazione.
1.1.6 Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere
chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche
devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico
vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi.
1.2 IDENTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZATORI
1.2.1 Di norma va richiesta l'identificazione dell'utente.
1.2.2 Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire
l'anonimato dell' utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso.
La garanzia dell'anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello psicologo, l'adozione
di precauzioni supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli utilizzatori possano
necessitare di specifiche tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un
minore).
1.2.3 Gli psicologi che garantiscono l'accesso anonimo a prestazioni professionali devono
specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con l'anonimato e quali non lo
sono.
1.2.4 Le prestazioni professionali che garantiscono l'anonimato sono allo stesso modo soggette
alle regole sul consenso informato ancorchè acquisibile solo con un identificativo del
cliente.
1.2.5 Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a tutela
necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza.
Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che
esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
1.3 PROTEZIONE DELLA TRANSAZIONE
1.3.1 Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni
finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso
l'utilizzo di tecnologie finalizzate.
1.3.2 Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri
mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea strumentazione (hardware e software) e
compreso l'uso dei servizi cifrati.
1.3.3 I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati.
2. RISERVATEZZA
2.1 Riconoscimento dei limiti
2.1.1 Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione relativa alla
protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati, alla comunicazione delle
informazioni e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di
referto o di denuncia.
2.1.2 Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi.
2.2 Conservazione dei dati
2.2.1 Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a
distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga utilizzata.
2.2.2 Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che l'interazione attraverso mezzi
telematici può comportare la registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da
parte dell'utente.
3. RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA INTERNET
3.1 Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è
utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono afferire a
nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli del
professionista, nonchè del fatto che regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di
psicologo in altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte
dell'utilizzatore.
4. APPROPRIATEZZA
4.1 La ricerca di base
4.1.1 In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi
sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto
quelli ancora mancanti di una base di ricerca consolidata.
4.1.2 È un dovere professionale dello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle
caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta
disponibilità di informazioni sulle differenze con l'interazione diretta.
4.1.3 Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza sugli strumenti e sulla
tecnologia che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende solo attività
compatibili con tali limiti.
5. COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI
5.1.1 È opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un registro aggiornato dei siti in cui gli
iscritti offrono prestazioni psicologiche.
5.1.2 È opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo scopo di
monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e a distanza, nel proprio territorio di
competenza.